Ordinanza n. 53 del 1979
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ORDINANZA N. 53

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 14 novembre e 18 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Pisano Paolo, Campione Angelo e il Commissario liquidatore della soc. Interfinanza s.p.a. - Generale finanziaria, iscritte ai nn. 554 e 555 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1976;

2) ordinanze emesse il 18 marzo 1976 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Nolli Pietro e Commissario liquidatore soc. Interfinanza, e tra Edilcentro sviluppo international limited e Banca privata italiana, iscritte ai nn. 2,3 e 5 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 51 e 59 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della Banca privata italiana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia).

Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 14 gennaio 1977, n. 26;

che anche l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale prospettato dalle ordinanze, - in quanto la disciplina processuale denunziata comporterebbe disparità di trattamento non solo tra creditori privilegiati e creditori chirografari, ma altresì tra creditori chirografari di imprese esercenti il credito e creditori chirografari di altre imprese pur esse sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa - , non merita accoglimento, perché, come già fu osservato nella citata sentenza, la particolare natura dei rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive, nella normale gestione dei servizi bancari, fornisce chiara giustificazione dello speciale procedimento di accertamento dei crediti chirografari, stabilito dagli artt. 77 e seguenti della legge bancaria e confermato dall'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194, secondo comma, della stessa legge;

che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e già decisa con sentenza n. 26 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.